Art. 34.
(Abrogazioni. Diritto demaniale).

      1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono abrogati a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Sono abrogati:

          a) il titolo II e il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

          b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni;

          c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

      3. Conseguentemente a quanto disposto dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è reintrodotto il diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, previsto dagli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che riaquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.